ADEMPIMENTI FORMATIVI IN MATERIA
DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO
Con l’emanazione dell’accordo fra il
Ministero del Lavoro,
Corsi da realizzare da soggetti Formatori previsti dalla legge – Enti
Bilaterali – Associazioni Sindacali e Datoriali – Università – Strutture
delle Regioni - Enti Formativi Accreditati presso le Regioni
RSPP
DATORI DI LAVORO
Il Datore di lavoro che intende ricoprire
direttamente l’incarico di RSPP,
nelle ipotesi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 81/08, deve
frequentare un corso di formazione la cui durata è legata al
macrosettore ATECO di appartenenza, da cui ne discende la seguente
griglia:
Rischio Basso 16 ore
Rischio Medio 32 ore
Rischio Alto 48 ore
Crediti formativi
Tutti coloro che hanno frequentato i corsi
per RSPP, datori di lavoro previsti dal D.M. 16/01/97 art. 3, entro la
data della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo e
coloro che hanno usufruito dell’esonero previsto dall’al’rt. 95 del D.
Lgs. 626/94, non sono soggetti all’obbligo di partecipare al corso di
base, sono tuttavia soggetti all’obbligo di aggiornamento.
-
Devono frequentare il corso di aggiornamento i datori di lavoro che
hanno usufruito dell’esonero previsto dall’al’rt. 95 del D. Lgs. 626/94,
entro 24 mesi dalla pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale dell’accordo.
-
Tutti gli altri datori di lavoro che hanno regolarmente frequentato
corsi di 16 ore entro la data di pubblicazione dell’accordo, devono
frequentare un corso di aggiornamento entro 5 anni dalla stessa data di
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo.
La durata dei corsi di aggiornamento è la
seguente:
Rischio Basso 6 ore
Rischio Medio 10 ore
Rischio Alto 14 ore
ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE IN COLABORAZIONE CON GLI ENTI BILATERALI,
PARITETICI
Formazione dei lavoratori
Durata minima complessiva dei corsi di
formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di
cui all’allegato I:
-
4
ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per i settori
della classe di Rischio Basso: Totale 8 ore
-
4
ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per i settori
della classe di Rischio medio: Totale 12 ore
-
4
ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per i
settori della classe di Rischio alto: Totale 16 ore
Aggiornamento ogni 5 anni
Durata del corso di aggiornamento 6 ore,
per le tre soglie di Rischio
L’obbligo di aggiornamento per i
lavoratori, per i quali sia stata erogata la formazione da più di 5 anni
dalla data di pubblicazione dell’accordo – 11 gennaio 2012 – dovrà
essere ottemperato entro 12 mesi.
Crediti Formativi
Non devono essere sottoposti a formazione
di base ( cioè al totale del monte ore formativo della soglia di Rischio
di appartenenza) i lavoratori che hanno frequentato corsi in conformità
alla legislazione vigente e ai contratti collettivi nazionali – tali
lavoratori devono frequentare i corsi di aggiornamento.
I corsi riconosciuti sono quelli
effettuati in collaborazione con gli Enti Bilaterali, con la durata
prevista dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali.
La formazione generale – modulo di 4 ore –
non dovrà essere ripetuto ove il lavoratori cambi azienda e/o settore.
I
lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 possono e/o
debbono frequentare corsi con i contenuti e la durata prevista per i
lavoratori
Formazione degli RLS
Durata complessiva del corso 32 ore
Il corso si deve effettuare in
collaborazione con gli Enti Bilaterali, Paritetici
Per
organismi Paritetici si intendono gli Enti definiti all’art. 51 del D.
Lgs. 81/08
- quelli costituiti fra le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro più rappresentative e firmatarie
Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276 at. 2
h) “enti bilaterali”:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali
sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
la promozione di una occupazione regolare e di qualità,
l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la
formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività
o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
Formazione che può essere erogata in azienda e/o presso gli Enti
Bilaterali
PREPOSTI
La formazione del
preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.
Lgs 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori,
in relazione al settore di Rischio di appartenenza + una
formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
La durata del modulo
sulla formazione “particolare” è di 8 ore
Aggiornamento
L’obbligo di aggiornamento per i preposti,
per i quali sia stata erogata la formazione da più di 5 anni dalla data
di pubblicazione dell’accordo – 11 gennaio 2012 – dovrà essere
ottemperato entro 12 mesi.
Adempimento all’obbligo di formazione aggiuntiva del preposto
La formazione “aggiuntiva e particolare”
per il preposto dovrà essere comunque effettuata entro 12 mesi dalla
pubblicazione dell’accordo sulla gazzetta ufficiale – 11 gennaio 2013.
Adempimento all’obbligo formativo del preposto – intero percorso
I preposti che non sono stati sottoposti a
formazione, ne a quella di base, prevista per tutti i lavoratori
in relazione al settore di Rischio di appartenenza,
devono frequentare appositi corso
entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
dell’accordo.
DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, cosi come
definiti dall’art. 2, commi 1, lettera d), del D. Lgs 81/08, in
riferimento a quanto previsto all’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 81/08 e
in relazione agli obblighi previsti all’art. 18 sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in
quattro moduli – 1° giuridico normativo, 2° Gestione ed organizzazione
della Sicurezza, 3° individuazione ed analisi dei Rischi, 4° formazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Durata
minima 16 ore da completare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione
dell’accordo
Crediti formativi
Aggiornamento
ogni 5 anni durata minima di 6 ore
Non
sono tenuti a frequentare il corso i Dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data
di pubblicazione
dell’accordo, una formazione con i contenuti previsti dall’art. 3
del D.M. 16/01/97 effettuato dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del
modulo A per ASPP e/o RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26
gennaio
Norme transitorie
– preposti e dirigenti
I preposti e i Dirigenti nella prima fase
di applicazione della norma possono essere sottoposti a formazione entro
18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo sulla gazzetta ufficiale,
successivamente tale formazione deve precedere e/o essere contemporanea
all’assunzione, comunque il percorso formativo deve concludersi entro
60 gg dall’assunzione.
Nell’accordo Stato e Conferenza delle
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2012, si
precisa che il percorso formativo regolamentato da tale accordo esula
dagli adempimenti in materia di addestramento, come definito dall’art. 2
del D. Lgs. 81/08.
Lettera cc del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 81/08 “addestramento:
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”
In pratica ad esempio
per l’uso di macchinari ed
attrezzature di cui all’art. 73 del D. Lgs. 81/08, di DPI di Terza
categoria, di accesso in ambienti confinati ecc..
1.
Operatori dei mezzi meccanici e di trasporto
2.
Operatori di gru ed autogrù
3.
Operatori di carrelli elevatori
4.
Movimentazione manuale dei carichi
Istruzione all’uso
-
DPI
di Terza categoria – Imbracature anticaduta e di posizionamento – Cuffie
antirumore e dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Corso per lavori in ambienti confinati
-
Prima dell’inizio di lavori in ambienti confinati i lavoratori devono
essere sottoposti ad un minimo di 8 ore di formazione specifica, con
addestramento all’uso dei respiratori.
Istruzione per lavori speciali ad alto
Rischio – vedi montaggio prefabbricati pesanti – lavori in sotterraneo e
tutte le lavorazioni per cui dal DVR e/o POS emergano Rischi
particolarmente aggravati, che richiedono procedure specifiche.
Lavori elettrici – PES e PAV
Addetti allo smaltimento di amianto
Addetti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi metallici fissi e i lavori eseguiti in quota con l’accesso ed
utilizzo di sistemi a fune sospesi, percorso formativo teorico pratico
già regolamentato con specifico accordo Stato Regioni.
Scarica il documento sul Accordo Stato,
Regioni e Province autonome del 21
dicembre 2011
Pianeta Sicurezza S.r.l.
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