ADEMPIMENTI  FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO

Con l’emanazione dell’accordo fra il  Ministero del Lavoro,  la Conferenza delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano,  sulla formazione dei lavoratori di cui all’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, insieme a quello sulla formazione del RSPP datori di lavoro, per tutte le aziende si apre una fase,  di adeguamento alla normativa vigente.

Corsi da realizzare da soggetti Formatori previsti dalla legge – Enti Bilaterali – Associazioni Sindacali e Datoriali – Università – Strutture delle Regioni - Enti Formativi Accreditati presso le Regioni

RSPP DATORI DI LAVORO

Il Datore di lavoro che intende ricoprire direttamente l’incarico di RSPP,  nelle ipotesi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 81/08, deve frequentare un corso di formazione la cui durata è legata al macrosettore ATECO di appartenenza, da cui ne discende la seguente griglia: 

Rischio Basso 16 ore

Rischio Medio 32 ore

Rischio Alto 48 ore

Crediti formativi

Tutti coloro che hanno frequentato i corsi per RSPP, datori di lavoro previsti dal D.M. 16/01/97 art. 3, entro la  data della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo e coloro che hanno usufruito dell’esonero previsto dall’al’rt. 95 del D. Lgs. 626/94, non sono soggetti all’obbligo di partecipare al corso di base, sono tuttavia soggetti all’obbligo di aggiornamento.

 

-      Devono frequentare il corso di aggiornamento i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero previsto dall’al’rt. 95 del D. Lgs. 626/94,  entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo.

-      Tutti gli altri datori di lavoro che hanno regolarmente frequentato corsi di 16 ore entro la data di pubblicazione dell’accordo, devono frequentare un corso di aggiornamento entro 5 anni dalla stessa data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo.

La durata dei corsi di aggiornamento è la seguente:

Rischio Basso 6 ore

Rischio Medio 10 ore

Rischio Alto 14 ore

 

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE IN COLABORAZIONE CON GLI ENTI BILATERALI,  PARITETICI

Formazione dei lavoratori

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’allegato I:

-      4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per i settori della classe di Rischio Basso: Totale 8 ore

-       4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per i settori della classe di Rischio medio: Totale 12 ore

-      4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per i settori della classe di Rischio alto: Totale 16 ore

Aggiornamento ogni 5 anni

Durata del corso di aggiornamento 6 ore,  per le tre soglie di Rischio

L’obbligo di aggiornamento per i lavoratori, per i quali sia stata erogata la formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo – 11 gennaio 2012 – dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Crediti Formativi

Non devono essere sottoposti a formazione di base ( cioè al totale del monte ore formativo della soglia di Rischio di appartenenza) i lavoratori che hanno frequentato corsi in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi nazionali – tali lavoratori devono frequentare i corsi di aggiornamento.

I corsi riconosciuti sono quelli effettuati in collaborazione con gli Enti Bilaterali, con la durata prevista dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali.

La formazione generale – modulo di 4 ore – non dovrà essere ripetuto ove il lavoratori cambi azienda e/o settore.

I lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 possono e/o debbono frequentare corsi con i contenuti e la durata prevista per i lavoratori 

Formazione degli RLS

Durata complessiva del corso 32 ore

Il corso si deve effettuare in collaborazione con gli Enti Bilaterali, Paritetici

Per organismi Paritetici si intendono gli Enti definiti all’art. 51 del D. Lgs. 81/08  - quelli costituiti fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative e firmatarie

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 at. 2

h) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Formazione che può essere erogata in azienda e/o presso gli Enti Bilaterali

PREPOSTI

La formazione del preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori,  in relazione al settore di Rischio di appartenenza + una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata del modulo  sulla formazione “particolare” è di 8 ore

Aggiornamento

L’obbligo di aggiornamento per i preposti, per i quali sia stata erogata la formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo – 11 gennaio 2012 – dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Adempimento all’obbligo di formazione aggiuntiva del preposto

La formazione “aggiuntiva e particolare” per il preposto dovrà essere comunque effettuata entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo sulla gazzetta ufficiale – 11 gennaio 2013.

Adempimento all’obbligo formativo del preposto – intero percorso

I preposti che non sono stati sottoposti a formazione, ne a quella di base, prevista per tutti i lavoratori  in relazione al settore di Rischio di appartenenza,  devono frequentare appositi corso entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo.

DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, cosi come definiti dall’art. 2, commi 1, lettera d), del D. Lgs 81/08, in riferimento a quanto previsto all’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’art. 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli – 1° giuridico normativo, 2° Gestione ed organizzazione della Sicurezza, 3° individuazione ed analisi dei Rischi, 4° formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

 Durata minima 16 ore da completare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo

Crediti formativi

Aggiornamento ogni 5 anni durata minima di 6 ore

Non sono tenuti a frequentare il corso i Dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di  pubblicazione  dell’accordo, una formazione con i contenuti previsti dall’art. 3 del D.M. 16/01/97 effettuato dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del modulo A per ASPP e/o RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, G.U. n 37 del 14 febbraio 2006.

Norme transitorie – preposti e dirigenti

I preposti e i Dirigenti nella prima fase di applicazione della norma possono essere sottoposti a formazione entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo sulla gazzetta ufficiale, successivamente tale formazione deve precedere e/o essere contemporanea all’assunzione, comunque il percorso formativo deve concludersi entro  60 gg dall’assunzione.

 Istruzione ed addestramento

Nell’accordo Stato e Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2012, si precisa che il percorso formativo regolamentato da tale accordo esula dagli adempimenti in materia di addestramento, come definito dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08.

Lettera cc del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 81/08 “addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”

In pratica ad esempio  per l’uso di macchinari ed attrezzature di cui all’art. 73 del D. Lgs. 81/08, di DPI di Terza categoria, di accesso in ambienti confinati ecc.. 

 Addestramento

1.     Operatori dei mezzi meccanici e di trasporto

2.     Operatori di gru ed autogrù

3.     Operatori di carrelli elevatori

4.     Movimentazione manuale dei carichi

Istruzione all’uso

-       DPI di Terza categoria – Imbracature anticaduta e di posizionamento – Cuffie antirumore e dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Corso per lavori in ambienti confinati

-      Prima dell’inizio di lavori in ambienti confinati i lavoratori devono essere sottoposti ad un minimo di 8 ore di formazione specifica, con addestramento all’uso dei respiratori.

Istruzione per lavori speciali ad alto Rischio – vedi montaggio prefabbricati pesanti – lavori in sotterraneo e tutte le lavorazioni per cui dal DVR e/o POS emergano Rischi particolarmente aggravati, che richiedono procedure specifiche.

Lavori elettrici – PES e PAV

Addetti allo smaltimento di amianto

Addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi e i lavori eseguiti in quota con l’accesso ed utilizzo di sistemi a fune sospesi, percorso formativo teorico pratico già regolamentato con specifico accordo Stato Regioni.  

                                                                                                                                               ...................... Continua

Scarica il documento sul Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011

 - Link  corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

 - Link formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

 

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