Durata, metodi e contenuti della
formazione dei lavoratori
Prima analisi del Geom. Augusto Ferraioli di
Pianeta Sicurezza Srl
Durata del percorso formativo
Aver individuato tre fasce di Rischio in
relazione alla tipologia settoriale
Basso – Medio ed Alto
Aver previsto una prima parte generale limitata a
4 ore
Aver previsto in relazione alla fascia di Rischio
la parte più lunga del percorso formativo, sui rischi specifici,
derivati dal DVR – 4 ore per i settori a Rischio basso – 8 ore per quelli a
Rischio Medio e 12 ore per quelli a Rischio alto.
Metodologie di insegnamento ed apprendimento
Sui metodi didattici -formativi l’accordo,
raccoglie le esperienze più avanzate e positive, che in questi ultimi anni
si sono realizzate - Contrasta con quella didattica “improvvisata”, formale
e burocratica che è presente in molti settori della formazione - Contrasta
la consuetudine di assolvere formalmente all’obbligo, tramite un “verbale”
da mostrare quando è necessario e richiesto.
Problem Solving
Come Ente Formatore abbiamo sempre utilizzato
metodi didattici interattivi, soprattutto basati sul problem solving –
abbiamo privilegiato incontri preso i luoghi di lavoro, comunque anche in
aula abbiamo utilizzato attrezzature e DPI.
Riteniamo che il punto 3. dell’allegato A) , dal
titolo “metodologie di insegnamento/apprendimento” contenga indicazioni
molto importanti e da condividere.
Stralcio del punto 3 dell’allegato A)

In merito al paragrafo successivo si fa
riferimento a modalità e-learning, in più circostanze noi ci
siamo espressi contro
Utilizzare le possibilità offerte dalla
comunicazione a distanza e dai nuovi orizzonti dell’informatica è
indispensabile, soprattutto se ci riferiamo alla rapidità e ampiezza della
opportunità di effettuare ricerche sui diversi aspetti della tecnica e di
ogni altro argomento, sulla possibilità di comunicare tempestivamente
informazioni ecc..
Le nuove tecnologie informatiche si debbono
utilizzare anche in aula, per rendere più attiva la partecipazione dei
discenti, per organizzare simulazioni e esercitazioni alla identificazione
di Rischi e delle procedure da adottare per prevenirli.
In merito ai corsi a distanza, corsi da
certificare, occorre molta prudenza perché possono trasformarsi in strumenti
per avere una soluzione formale, rispetto a quella sostanziale – nell’ambito
della formazione a distanza vi sono ancora troppe variabili incontrollabili.
L’accordo anche in questo campo, quello della
formazione a distanza, raccoglie molte delle critiche che erano state fatte
ad un suo utilizzo generalizzato.
L’accordo indica i percorsi formativi
realizzabili con modalità e-learning:

Punto 5 allegato A) – Preposti
Come si può desumere da una rapida lettura del
testo, le modalità e-learning, possono essere utilizzate
nella parte formativa, che non prevede forme di esercitazione, vedi tutta la
parte inerenti i rischi specifici. Per analogia riteniamo che i corsi di
Primo Soccorso ed Antincendio non possono essere effettuati con le modalità
e-learning, proprio perché in tali corsi è fondamentale
l’esercitazione pratica.
Norme transitorie
I datori di lavoro devono sottoporre a formazione
i Dirigenti e i Preposti già in forza entro 18 mesi dalla pubblicazione del
presente accordo sulla gazzetta ufficiale.
Per i nuovi assunti la formazione si deve
realizzare entro 60 gg dalla data di inizio del rapporto di lavoro

Tutti coloro che hanno frequentato i corsi più di
5 anni prima dell’entrata in vigore dell’accordo devono frequentare il corso
di aggiornamento entro 12 mesi.
Entro 12 mesi devono essere integrati i percorsi
formativi, secondo la durata prevista dall’accordo – se un lavoratore edile
ha frequentato il corso di base di 8 ore dovrà integrare fa formazione per
la durata di altre 8 ore.
Non sono tenuti a frequentare il corso i
Dirigenti che hanno partecipato a corsi per ASPP e RSPP, alla data di
entrata in vigore dell’accordo – sono soggetti al normale obbligo di
aggiornamento.
Aggiornamento
L’obbligo di aggiornamento è quinquennale e la
sua durata minima e di 6 ore.
E’ importante precisare che:

Pertanto l’accordo regolamenta solo la formazione
di base, mentre tutti gli altri obblighi debbono sono soggetti a percorsi
formativi specifici.
Crediti formativi
È molto importante che l’accordo precisi
e seguenti elementi:
Inizio di un nuovo rapporto di lavoro – cambio di
azienda da parte del lavoratore nello stesso settore – somministrazione di
lavoratori nello stesso settore.
La formazione generale e quella specifica costituisce
credito formativo, cioè il lavoratore non deve frequentare un nuovo corso di
base.
Nel caso di cambio di azienda in settori diversi, la
formazione generale costituisce credito formativo, mentre quella specifica
deve essere ripetuta, stesso ragionamento per la somministrazione.
Il passaggio nella stessa azienda ad una mansione con
un Rischio maggiore, il lavoratore deve partecipare alla formazione
aggiuntiva prevista per la categoria superiore di rischio, fermo restando il
credito formativo dei corsi a cui ha già partecipato.
Molti sono gli altri aspetti da valutare con
attenzione, ci preme sottolineare che nell’accordo in merito ai crediti
formativi, si fa riferimento al fatto che il datore di lavoro,
deve comunque valutarne la congruità rispetto ai Rischi individuati nel DVR,
ed eventualmente integrare la formazione specifica.
glossario
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
