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             APPROfoNDIMENTI DI PIANETA SICUREZZA

- ALCUNE SENTENZE SU CUI RIFLETTERE - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)

Commento del Geom. Augusto Ferraioli

Ruolo e compiti del RSPP
Troppo spesso si assume l'incarico di RSPP senza avere la consapevolezza delle proprie responsabilità.
La sentenza deve essere oggetto di una riflessione seria, di una riconsiderazione del ruolo del RSPP.
Riconsiderazione che deve partire da una rivalutazione del ruolo di RSPP, dobbiamo partire dall'assunto che quando parliamo di RSPP, dobbiamo distinguere con nettezza almeno due aree: le grandi aziende pubbliche e private e le medie e piccole aziende.
Anche se tale classificazione può sembrare scontata, tuttavia ci permette di sottolineare dei problemi sempre attuali, nelle grandi aziende il servizio di prevenzione di norma è organizzato, uomini, tempo e mezzi, mentre nel diffuso, nelle medie e piccole aziende il contesto cambia radicalmente. Piccole e medie aziende che nel nostro paese rappresentano il "corpo" dell'apparato produttivo e lavorativo.
Proprio in queste imprese vi è un impegno diffuso di tantissimi tecnici e professionisti, dall'Ingegnere al P.I., proprio in questa dimensione di impresa il più delle volete si ricopre l'incarico con estrema "faciloneria", sottovalutando le proprie responsabilità, con compensi "da addetto ai servizi di pulizie" (con tutto il rispetto che si deve a tali figure).
Prima ancora che i Datori di lavoro, che tendono a offrire compensi inadeguati ai tecnici che si propongono come RSPP, ci si deve domandare se sia corretto per un professionista serio accettare e proporre compensi inadeguati, anzi improponibili.
Su questa questione si deve realizzare una svolta, che passa per una vigilanza che non assecondi tutto quello che viene prodotto, da questi finti RSPP e consulenti e da uno scatto di orgoglio dei tecnici, infine da una presa di coscienza dei datori di lavoro, che è auspicabile avere un vero consulente, spendere il giusto e chiedergli di fare il proprio "mestiere", che pagare un "caffè" e quando accade un evento non avere nessuna "rete" di protezione.

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Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2814
Fatto e Diritto
Le circostanze di tempo e di luogo dell' infortunio sono rimaste incontestate: il (...), dipendente della A.I.S.M. e N. S.p.A., alla guida di un trattore agricolo, utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all' interno dello stabilimento sopra indicato, mentre compiva la manovra in retromarcia all' ingresso del capannone n. 14 - manovra necessaria per accedere al capannone n. 10, ove doveva essere posizionata una carrozza ferroviaria - cadeva lateralmente in una fossa di ispezione posta lungo tutto il capannone, lasciata aperta, e così sbalzato al di fuori della cabina, cadeva in tale fossa, ove rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.
Il (...) era stato chiamato a risponderne, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società A., essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, non avendo lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e i mezzi.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l' imputato articolando due motivi.
Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva addebitato all' imputato la responsabilità per la mancata predisposizione di adeguate misure di protezione alla fossa di lavorazione presente nel capannone n. 14, sulla scorta delle affermazioni di un teste, smentita dal ricorrente, secondo il quale per accedere al capannone n. 10 si doveva obbligatoriamente entrare in quello n. 14 nonché sulla affermata inidoneità dei sistemi di protezione (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alle fosse in assenza di attività lavorativa).
Tale ultima valutazione trascurerebbe la circostanza che il documento di valutazione dei rischi prendeva in considerazione esclusivamente i luoghi nei quali si poteva svolgere attività lavorativa e che il (...) aveva segnalato al datore di lavoro la necessità di tenere rigorosamente chiuso il capannone n. 14, in cui non si svolgeva alcuna attività lavorativa e non competeva certamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione l' obbligo di sovrintendere le attività lavorative, controllandone lo svolgimento. Ciò soprattutto tenuto conto che dalla documentazione in atti emergeva che i capannoni, compreso quello n. 14 rimanevano chiusi proprio in ossequio alle indicazioni impartite dal (...).
Con il secondo motivo, strettamente connesso, si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di merito aveva trascurato i limiti del potere di intervento spettante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a cui compete segnalare tempestivamente al datore di lavoro la situazione di pericolo, così come era stato puntualmente fatto dall' imputato, e non adottare le misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative, spettante al datore di lavoro.
Il ricorso è infondato giacché le argomentazioni del giudicante con riferimento al profilo della colpevolezza dell'imputato sono convincenti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte.
Premesso che la chiusura dei capannoni, tra cui il 14, non era effettiva, risultando spesso le porte aperte ovvero normalmente apribili da parte degli
operai, e che l' operazione posta in essere dalla vittima, comportava necessariamente l' invasione con il trattore a marcia indietro del detto capannone posto di fronte a quello dove doveva essere introdotto il materiale rotabile, i giudici di merito affermano che la responsabilità dell' imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni di ampie fosse, aventi la lunghezza dei capannoni, e nella imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l' indicazione nel documento di valutazione dei rischi di rimedi del tutto inidonei (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa)ad affrontare la situazione di pericolo.
Da questa premesse in fatto, non sindacabili in questa sede, la sentenza fa discendere la responsabilità del (...) che, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era tenuto non solo a segnalare l' effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi.
In proposito, si rileva che la sentenza non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all' osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale 'consulente' in tale materia del datore di lavoro, il quale è [e rimane] direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare 'ausilio' al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. articolo 33 del decreto cit.).
Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della 'posizione di garanzia', possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l' obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l' adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sezione IV, 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; Sezione IV, 15 febbraio 2007, Fusilli; Sezione IV, 20 aprile 2005, Stasi ed altro; di recente, cfr. Sezione IV, 2 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Gorizia in proc. Visintin ed altro).
Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo.
Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell' ambito dell' incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie.
Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l' adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell' evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione IV, 15 luglio 2010, Scagliarmi).
Tra i compiti del RSPP, dettagliati dalla richiamata normativa, rientra anche l' obbligo dell' individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell' ambiente di lavoro.
Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell' evento - dell' infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell' inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.
In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l' assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l' eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori- possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.
Ciò perché, in tale evenienza, l' omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l' attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell' evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l' adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe [rectius, dovrebbe] essere chiamato a rispondere insieme a questi [in virtù del combinato disposto degli 41, comma 1, c.p.] dell' evento dannoso derivatone. La decisione impugnata è, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, avendo la Corte di merito apprezzato che l' incidente mortale si verificò per evidenti carenza dell' apparato prevenzionale e per l' utilizzo di una metodica di lavoro pericolosa che non era stata per tempo evidenziata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Non è pertanto dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il (...), nella qualità di responsabile della sicurezza, in ragione dei propri compiti all' interno dell' azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, provvedendo alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio, all' obbligo di formazione e di vigilanza dei lavoratori finalizzato proprio ad evitare incidenti come quello verificatosi in occasione dell' attività di movimentazione della carrozza ferroviaria.
In questa ottica, le considerazioni del difensore degli imputati che vorrebbero mettere in discussione il giudizio di responsabilità sostenendo che il (...), aveva adempiuto agli obblighi allo stesso spettanti, prescrivendo la chiusura dei capannoni e proponendo le misure di prevenzione, mentre spettava al datore di lavoro, imporre ai lavoratori il rispetto di tali prescrizioni e ladozione concreta dei sistemi dì protezione, non colgono nel segno, in quanto non tengono conto della corretta definizione di ambiente di lavoro e del concreto contenuto degli obblighi gravanti sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come sopra delineati.
Sotto il primo profilo, vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che in tema per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l' attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall' attualità dell' attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all' attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. Correttamente, pertanto la Corte di merito ha sottolineato che l' ambiente di lavoro era dato da tutti i locali ove di fatto si svolgevano le operazioni ed avrebbe dovuto essere reso sicuro in tutti gli ambiente nei quali gli operai potessero comunque accedere, per qualsiasi motivo, e, pertanto, da esso non erano esclusi i capannoni per i quali era stata disposta la chiusura (disposizione, peraltro, rimasta del tutto disattesa, anche per motivi tecnici, per avere lo spazio necessario per la movimentazione delle carrozze). In questa prospettiva non assume rilievo la circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo la quale l' imputato, stabilendo il divieto di accesso in determinati capannoni, tra cui quello n. 14, non era tenuto a predisporre alcuna misura di prevenzione perché non erano luoghi di lavoro, dimostrando così anche di ignorare le modalità con cui gli operai addetti alla movimentazione delle carrozze svolgevano tale mansione, per eseguire la quale era necessario entrare a marcia indietro nel capannone.
Quanto alla assenza di poteri di intervento dell' imputato, diretti all' adozione di misure prevenzionali ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori, in quanto di esclusiva competenza del datore di lavoro, le cui conseguenze non sarebbero pertanto ascrivibili all' imputato, i giudici di merito hanno esattamente evidenziato che la responsabilità del (...) non si fonda su tali profili ma sulla inadeguatezza delle misure suggerite e sulla ignoranza per negligenza del ciclo produttivo.
Affermazione che si inquadra perfettamente nel quadro normativo sopra delineato che riconduce la responsabilità del RSPP, tra l' altro, alla mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nella sentenza meritano attenzione particolare i seguenti paragrafi:
"Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione."
Se il RSPP deve segnalare, analizzare tutte le sfumature dei potenziali rischi, deve avere i mezzi e il tempo per visitare periodicamente i luoghi di lavoro. Nel redigere i DVR e i POS deve visitare i luoghi in cui si eseguono o devono essere eseguite le lavorazioni, deve studiarsi i progetti e tutti gli elementi necessari a valutare il rischio e a definire adeguate procedure di sicurezza.

Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 15 gennaio 2010, n. 1834
Conferma della condanna di un RSPP
Breve commento alla sentenza del Geom. Augusto Ferraioli
Nella setenza meritano particolare attenzione i seguenti paragrafi:

"Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonchè tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione."
Si deve riflettere attentamente su sentenze come queste, sui temi e i quesiti che solevano.
Se nei suoi compiti il RSPP deve segnalare, analizzare tutte le sfumature dei potenziali rischi, come giustamente indicano i magistrati giudicanti, applicando lo spirito della legge, il RSPP deve avere i mezzi e il tempo per visitare periodicamente i luoghi di lavoro.
Nel redigere i DVR e i POS deve visitare i luoghi in cui si eseguono o devono essere eseguite le lavorazioni, deve studiarsi i progetti e tutti gli elementi necessari a valutare il rischio e a definire adeguate procedure di sicurezza.
IL RSPP non può essere affidato a chiunque offra un ?prezzo? più basso, ma secondo un metodo di base minimo, coprire il costo orario, se non si vuole far riferimento alle tariffe degli ordini professionali, almeno si deve far riferimento al costo di un tecnico qualificato e di esperienza, di una Ditta Edile e/o di altro settore.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MOCALI Piero - Presidente Dott. CAM PANATO Graziana - Consigliere Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere Dott. LICARI Carlo - rel. Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 100/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FattoDiritto
G.C. - imputato, nella qualità di Ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare della ditta R. s.p.a., del delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in data 28/8/2002 in danno dell'operaio - dipendente P.L., quando costui, effettuando in orario notturno, in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza, le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di mt 3,15 dal suolo - è stato, con sentenza del 24/6/2005, assolto dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con la formula "per non aver commesso il fatto".
In accoglimento del gravame proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, la Corte di Appello di Palermo ha, con sentenza del 20/6/2007, in riforma di quella assolutoria, affermato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, con concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p..
Avverso tale sentenza ha, per mezzo del difensore, proposto ricorso per cassazione il G., deducendo a sostegno i seguenti motivi:
- violazione di legge, per avere la Corte territoriale, interpretando erroneamente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, ritenuto che l'Ing. G., in forza della designazione ricevuta dal titolare dell'impresa, fosse investito iure proprio della quota di responsabilità derivatagli dal designante, dimenticando però che esso imputato non era un dipendente dell'impresa, ma un professionista esterno che collaborava con l'imprenditore, senza però sostituirsi allo stesso, nell'assolvimento degli obblighi che a quest'ultimo per legge competono in materia di prevenzione degli infortuni in ambiente di lavoro.
- Vizio logico della motivazione, nella parte in cui i giudici di secondo grado, nel valutare il documento di analisi dei rischi, elaborato dall'Ing. G. su incarico del titolare dell'impresa "R.", avevano ritenuto di individuare a suo carico la condotta colposa nell'omissione della previsione dello specifico rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei tubi.
Ciò - ha sostenuto il ricorrente - movendo dalla considerazione che esso G., non avendo ricevuto alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, cui è affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo, non era censurabile per l'omessa valutazione dei rischi che non riguardavano attività di pertinenza della ditta delegante e che, oltretutto, non erano stati portati a sua conoscenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado, ritenuta pacificamente acquisita la prova sulla materialità del fatto e sul rapporto di causalità tra violazione della specifica disposizione antinfortunistica ed evento mortale, ha risolto la questione, in questa sede ancora in contestazione, dell'attribuzione della condotta colposa in senso favorevole alla tesi difensiva.
Il primo giudice, infatti, ha escluso la responsabilità penale dell'imputato, condividendo la deduzione difensiva, con la quale era stato prospettato che l'omessa considerazione, nel piano di sicurezza elaborato dal G., del rischio, connesso alle manovre di movimentazione dei tubi per gasdotto dal piazzale antistante il capannone al suo interno, non poteva assumere rilievo penale, in quanto la manovra di aggancio dei tubi anzidetti non comportava necessariamente la salita sulla catasta formata dagli stessi, onde nessun obbligo di informazione poteva esigersi dall'imputato su un rischio non preventivabile e, oltretutto, non comunicatogli dal titolare della società, M.A., che lo aveva designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione per lo stabilimento di (OMISSIS) ove era avvenuto l'infortunio.
Accogliendo quella deduzione difensiva, il primo giudice, tuttavia, non ha considerato che, la designazione - ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 4, lett. a), - dell'Ing. G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, all'art. 89 punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.

Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.

Senonchè tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Quanto sopra vale a destituire di giuridico fondamento l'assunto proposto in ricorso nell'interesse dell'imputato, secondo cui nulla avrebbe potuto fare il G. per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacchè il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata.
Ritiene il Collegio che le censure muovano da un'interpretazione del disposto del D.Lgs. 626 del 1994, art. 9, e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile e correttamente disattesa, pertanto, dalla Corte di Appello.
L'opzione esegetica sottesa al ricorso postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, a giudizio del Collegio, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario.
Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9, riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.
Per altro verso, considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla.
Posto dunque che i giudici di secondo grado si sono mossi nell'ambito di tale pista interpretativa, che è l'unica aderente alla lettera e allo spirito della norma, oltre che compatibile con le linee generali dell'ordinamento, non resta che verificare se sussistano le illogicità motivazionali denunciate con il secondo mezzo di impugnazione.
Va, a questo punto, ricordato che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
In tale prospettiva, con tranquillante uniformità, si afferma che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".
Orbene, il sindacato sulla motivazione della sentenza in questa sede impugnata, condotta in base ai criteri innanzi enunciati, impone di ritenerla esente da vizi.
Escluso, sulla scorta della prospettiva ermeneutica innanzi enunciata, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non potesse, in ragione delle funzioni attribuitegli, essere chiamato a rispondere dell'infortunio, il giudice di merito è invero pervenuto all'affermazione della responsabilità dell'imputato all'esito di una valutazione rigorosa del materiale istruttorio, nonchè sulla base di un percorso argomentativo coerente, segnatamente risolvendo i nodi essenziali dell'apprezzamento demandatogli in maniera conforme alle regole della logica, a quelle di valutazione probatoria e alle massime di comune esperienza.
In particolare, carattere decisivo, nella formazione del commento dei giudici di appello ha assunto la considerazione che la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della R.; nonchè il rilievo che il G., per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perchè prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione.
L'esito negativo dello scrutinio su vizio di legge e su quello motivazionale legittima, in conclusione il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010
 

 

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  • Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
  • Primo forte segnale sul crollo di Barletta
  • Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
  • Sul crollo di Baletta
  • Quel grido di dolore che viene da Barletta
  • Ruolo del preposto
  • Nolo a caldo e POS?
  • Fine del cantiere e POS
  • Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
  • Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
  • Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
  • Obblighi della Impresa Affidataria
  • Pos impresa affidataria
  • Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)

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