- Chiuso il cantiere il POS e allegati si possono "cestinare"?
Proposto dal Geom. Augusto Ferraioli Pianeta
Sicurezza Srl
In primo luogo si deve considerare che sempre più spesso l’INAIL a seguito di pratiche per malattia professionale, richiede alle imprese tutta la documentazione, soprattutto il Documento di Valutazione dei Rischi e ove necessario, rilievi ambientali.
L’impresa deve poter dimostrare che la mansione del lavoratore, il contesto ambientale e le reali lavorazioni eseguite dal Sig. X titolare della pratica di malattia professionale, non lo ha esposto a rischi per la salute e la sicurezza, nonché di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.
L’INAIL, la Asl ecc. chiedono fra gli altri documenti la Valutazione del Rischio aziendali (DVR), chi conosce tuttavia come è strutturata una impresa edile, sa che una parte rilevante della Valutazione dei Rischi è contenuta nel POS, dello specifico cantiere. Per dimostrare dunque che il Sig. X è entrato a lavorare con la Ditta, alle condizioni sanitarie Y, dovrà poter esibire le visite mediche di idoneità alla mansione iniziali e periodiche, ma contemporaneamente deve ricostruire il “percorso” lavorativo dell’interessato, luogo (cioè cantiere), lavorazioni realmente eseguite, macchinari utilizzati, contesti ambientali.
Proprio per rispondere ad alcune delle richieste dell’INAIL è necessario andare oltre il DVR e acquisire il POS, il documento di valutazione dei rischi del luogo in cui il Sig. X ha prestato la propria attività.
In questo contesto assume sempre più rilevanza, la qualità del POS, come valutazione specifica, di dettaglio, in cui si debbono ritrovare anche a distanza, elementi significativi dell’ambiente di lavoro. In quale contesto ha lavorato X e con quali reali mansioni – quali macchinari erano presenti nel luogo di lavoro – quali sostanze chimiche – cioè la qualità dell’aria, la soglia di rumore ecc..
Per riassumere e rispondere alla domanda iniziale, la Ditta che opera nei cantieri temporanei e mobili è consigliabile che conservi per alcuni anni i POS e relativi allegati – si possono scansionare e custodirli su supporto informatico, abbattendo i problemi di spazio.
Elementi essenziali da considerare con più attenzione:
se il POS è parte integrante della valutazione del rischio aziendale – DVR - e può servire anche per dimostrare la propria estraneità a malattie professionali, cioè un documento da esibire ad INAIL e/o ASL, non può essere considerato “carta” e/o peggio la stampa di un “CD”.
Il Datore di lavoro che affida la redazione del POS e la valutazione dei rischi di cantiere ad un esperto in assemblaggio di “ fogli di carta”, non spende meno, ma nel tempo potrebbe trovarsi a spendere molto, ma molto di più – Terrorismo, per “strappare” compensi più elevati per i consulenti? No! Si tratta di un ragionamento di buon senso, spendere bene e il giusto, per avere qualche certezza e qualche elemento da utilizzare durante il cantiere e dopo
In primo luogo si deve considerare che sempre più spesso l’INAIL a seguito di pratiche per malattia professionale, richiede alle imprese tutta la documentazione, soprattutto il Documento di Valutazione dei Rischi e ove necessario, rilievi ambientali.
L’impresa deve poter dimostrare che la mansione del lavoratore, il contesto ambientale e le reali lavorazioni eseguite dal Sig. X titolare della pratica di malattia professionale, non lo ha esposto a rischi per la salute e la sicurezza, nonché di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.
L’INAIL, la Asl ecc. chiedono fra gli altri documenti la Valutazione del Rischio aziendali (DVR), chi conosce tuttavia come è strutturata una impresa edile, sa che una parte rilevante della Valutazione dei Rischi è contenuta nel POS, dello specifico cantiere. Per dimostrare dunque che il Sig. X è entrato a lavorare con la Ditta, alle condizioni sanitarie Y, dovrà poter esibire le visite mediche di idoneità alla mansione iniziali e periodiche, ma contemporaneamente deve ricostruire il “percorso” lavorativo dell’interessato, luogo (cioè cantiere), lavorazioni realmente eseguite, macchinari utilizzati, contesti ambientali.
Proprio per rispondere ad alcune delle richieste dell’INAIL è necessario andare oltre il DVR e acquisire il POS, il documento di valutazione dei rischi del luogo in cui il Sig. X ha prestato la propria attività.
In questo contesto assume sempre più rilevanza, la qualità del POS, come valutazione specifica, di dettaglio, in cui si debbono ritrovare anche a distanza, elementi significativi dell’ambiente di lavoro. In quale contesto ha lavorato X e con quali reali mansioni – quali macchinari erano presenti nel luogo di lavoro – quali sostanze chimiche – cioè la qualità dell’aria, la soglia di rumore ecc..
Per riassumere e rispondere alla domanda iniziale, la Ditta che opera nei cantieri temporanei e mobili è consigliabile che conservi per alcuni anni i POS e relativi allegati – si possono scansionare e custodirli su supporto informatico, abbattendo i problemi di spazio.
Elementi essenziali da considerare con più attenzione:
se il POS è parte integrante della valutazione del rischio aziendale – DVR - e può servire anche per dimostrare la propria estraneità a malattie professionali, cioè un documento da esibire ad INAIL e/o ASL, non può essere considerato “carta” e/o peggio la stampa di un “CD”.
Il Datore di lavoro che affida la redazione del POS e la valutazione dei rischi di cantiere ad un esperto in assemblaggio di “ fogli di carta”, non spende meno, ma nel tempo potrebbe trovarsi a spendere molto, ma molto di più – Terrorismo, per “strappare” compensi più elevati per i consulenti? No! Si tratta di un ragionamento di buon senso, spendere bene e il giusto, per avere qualche certezza e qualche elemento da utilizzare durante il cantiere e dopo
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