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             APPROfoNDIMENTI DI PIANETA SICUREZZA

- NEL CASO DI NOLO A CALDO, IN UN CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE CHI DEVE REDIGERE IL POS?

Il locatore del mezzo d’opera e titolare del rapporto di lavoro dell’operatore o il soggetto che prende in nolo il mezzo ?

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli Pianeta Sicurezza Srl

In molte circostanze a fronte di “noli a caldo”, in cantieri temporanei e mobili, ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV capo I,  si richiede al soggetto proprietario del mezzo e titolare del rapporto di lavoro dell’operatore, cioè il soggetto che fornisce il mezzo e l’operatore, la redazione di un POS.

Far redigere un POS al “locatore” è un gravissimo errore, un rovesciamento di responsabilità e di ruoli.

A nostro avviso, nei cantieri temporanei o mobili, il nolo "a caldo", non appare configurabile, come appalto o sub-appalto, pertanto chi da in nolo il macchinario e l'operatore, non avrà l'onere di predisporre il POS, chi invece utilizzerà, cioè il titolare del nolo "a caldo", dovrà adeguare la propria Valutazione dei Rischi inserendo  il mezzo e l'operatore nella organizzazione aziendale di cantiere, verificando che il mezzo sia conforme ai requisiti di legge e che il lavoratore sia stato formato e addestrato all'uso del medesimo.

Il Nolo non si configura come un subappalto, ma come “l’affitto” temporaneo di un mezzo d’opera, con “l’affidamento” temporaneo dell’operatore.

Se prendiamo ad esempio il nolo di un escavatore e/o di una autogrù, con relativo operatore, ed analizziamo il contesto in cui verrà inserito, le modalità esecutive,  ci renderemo conto che il “locatore”, cioè il datore di lavoro dell’operatore, non ha poteri e competenze per organizzare il lavoro del suo dipendente.

Quando il mezzo, con l’addetto supera il cancello del cantiere, entra in un contesto in cui “tutto” verrà deciso dal soggetto che ha noleggiato il mezzo – tutto fra virgolette, perché se vogliamo essere precisi rimane la responsabilità propria dell’operatore, il quale indipendentemente dalle direttive che riceve, deve osservare alcune regole di base, quelle indicate dai manuali d’uso e dalle norme in vigore, vedi la prescrizione che nessuno deve transitare e sostare nel raggio d’azione dell’escavatore, in pratica mettere in atto le indicazioni ricevute nella formazione di base, a cura del suo datore di lavoro.

La responsabilità di organizzare la viabilità, le aree operative, indicando le modalità di scavo e/o i carichi da movimentare ricade sul soggetto che ha noleggiato il mezzo – vale per certi versi la procedura prevista per l’utilizzo dei lavoratori interinali e/o in affidamento.

Il POS, con le procedure operative di sicurezza deve essere redatto dal soggetto che ha noleggiato il mezzo, su di esso ricade l’obbligo di informare e formare l’operatore sui rischi specifici e vigilare con un suo preposto sull’applicazione delle modalità operative di sicurezza.

Spesso la richiesta di redazione del POS da parte del locatore, nasconde tra le altre questioni un “subappalto mascherato”, in pratica si fa passare per nolo a caldo, un vero e proprio subappalto, per aggirare le norme sui lavori pubblici, capitolati di appalto ecc..

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 5 del giugno 2009, n. 23604.

"...colui il quale noleggia un macchinario ad altro imprenditore assuma o meno una posizione di garanzia in relazione ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente, ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro dell'altra impresa ?

 Per risolvere il quesito" la Cassazione Penale -" afferma che appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene. “Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.

In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..

Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.

Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".

Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.

Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.

Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).

In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed,eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.

In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

Nel caso oggetto di giudizio, però, la società "Mosconi" (di C. C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore alla società ……………… di …………….. Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dalla ………………”

“Nel caso oggetto di giudizio, però, l'impresa A non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore dall'impresa B. Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dall'impresa B."

Già in una precedente sentenza  la n. 20478 del 20.05.2007, la Cassazione Penale in merito al " .. solo noleggio del proprio mezzo guidato da un proprio dipendente" così argomentava: "  Trattasi, secondo la qualificazione eseguita dalla giurisprudenza di questa Corte, del c.d. Nolo a caldo che  secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. Sent. 39913 del 2005) è costituito dalla concessione in uso di macchinari e la fornitura di personale specializzato per l'uso dello stesso. E' quindi un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario e da una accessoria rappresentata dall'attività del soggetto addetto. Tale contratto, qualora i lavori non superino una determinata percentuale, non comporta neppure la violazione del divieto di subappalto di cui alla Legge 13.09.1982, n. 646, art. 21.

Non può quindi essere attribuita ad X la qualifica di sub appaltatore per il solo fatto di aver fornito un escavatore ed un proprio dipendente alla ditta che stava eseguendo i lavori, mentre deve ritenersi che tale dipendente nell'utilizzo dell'escavatore, agisse in posizione subordinata rispetto al proprietario Committente e alla direzione dell'impresa che aveva noleggiato il macchinario."

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Glossario

  • PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
  • Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
  • Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
  • Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
  • Primo forte segnale sul crollo di Barletta
  • Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
  • Sul crollo di Baletta
  • Quel grido di dolore che viene da Barletta
  • Ruolo del preposto
  • Nolo a caldo e POS?
  • Fine del cantiere e POS
  • Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
  • Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
  • Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
  • Obblighi della Impresa Affidataria
  • Pos impresa affidataria
  • Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)

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