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             APPROfoNDIMENTI DI PIANETA SICUREZZA

- IL RUOLO DI PREPOSTO, IN UN CANTIERE EDILE  PUO’ ESSERE RICOPERTO DA UN LAVORATORE SPECIALIZZATO IMPEGNATO ANCHE DIRETTAMENTE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI ?

In cantieri stradali, nelle fasi di installazione della segnaletica, in cantieri in cui si stanno realizzando pali trivellati e in tante altre lavorazioni cosidette complesse, il preposto può essere uno degli addetti, ad esempio un operatore del mezzo meccanico ?

 

Per rispondere alla domanda dovremmo allargare “l’orizzonte” affrontando il tema più complessivo del ruolo e dei compiti del Preposto, alla luce dell’art. 2 e 19 del D. Lgs. 81/08 e della giurisprudenza consolidata, derivante dall’applicazione dell’art. 4 del DPR 547/55.

Il preposto è il soggetto che ha l’incarico di vigilare sull’applicazione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro  per far rispettare procedure di lavoro, norme e modalità operative, conformi per quanto tecnicamente possibile alle norme di igiene e sicurezza.

Fra gli obblighi del Datore di Lavoro, vi è la valutazione di tutti i  Rischi e la definizione delle modalità operative che garantiscano uno standard adeguato di sicurezza, successivamente e non meno importante è l’obbligo di far applicare alle proprie maestranze le procedure e le direttive aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Far “applicare”, termine impegnativo che si concretizza nella organizzazione di una struttura gerarchica, che si articola, fra le altre figure, con  quella del preposto.

Il preposto è il soggetto che deve vivere all’interno delle aree operative, nei cantieri, nei reparti nelle singole squadre, in tutti i luoghi in cui si articola  la organizzazione del lavoro, con una funzione precisa, vigilare ed organizzare il lavoro.

Se sinteticamente i compiti del preposto sono questi, come possono convivere con un ruolo operativo, cioè esecutivo, in singole e specifiche lavorazioni, soprattutto durante le criticità più significative ? – come si può conciliare, la situazione che comporta, “testa bassa” sullo scavo, “sguardo” al cartello da posizionare, “sguardo” attento alla manovra che si sta eseguendo, con un compito di vigilanza ed organizzazione della lavorazione?,  elemento che comporta inevitabilmente una visione complessiva degli elementi in “gioco”.

Il preposto dunque non può e non deve essere l’operatore, l’addetto al posizionamento….., alla posa in opera di gabbie, predalles, impianti ecc., non può essere impegnato in un atto  specifico, in una casella del “mosaico”, deve poter guardare nella sua complessità il “disegno”, per poterne valutare criticità, confini e dinamica.

Dunque una “forza” aggiunta, un costo supplementare,  la squadra operativa + un preposto.

Nei capitolati di appalto è contemplato il costo del preposto ?

Il sistema di base per quotare i lavori contemplano il costo del preposto?

Bene dobbiamo riprendere il discorso iniziale, ci stiamo perdendo, tutti argomenti da approfondire, ma il discorso ci porterebbe lontano.

Alla domanda iniziale dobbiamo rispondere, NO il preposto non può essere un operatore e/o addetto impegnato in singole e specifiche lavorazioni è qualcosa di diverso, una figura “sopra” ogni specifica mansione esecutiva.

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glossario

  • PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
  • Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
  • Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
  • Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
  • Primo forte segnale sul crollo di Barletta
  • Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
  • Sul crollo di Baletta
  • Quel grido di dolore che viene da Barletta
  • Ruolo del preposto
  • Nolo a caldo e POS?
  • Fine del cantiere e POS
  • Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
  • Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
  • Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
  • Obblighi della Impresa Affidataria
  • Pos impresa affidataria
  • Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)

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