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             APPROfoNDIMENTI DI PIANETA SICUREZZA

- IL NUOVO ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLA FORMAZIONE   

IL NUOVO ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLA FORMAZIONE dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di lavoro che intendano ricoprire direttamente l’incarico di RSPP è UN PRIMO PUNTO FERMO, nella complessa questione aperta dal maggio 2008..

Valutazione del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl

Nel mese di dicembre 2011,  si è concluso  il travagliato e  complesso iter del nuovo accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome sulla formazione in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in applicazione del comma 2 dell’art. 37, lavoratori e del  comma 2 art. 34, datori di lavoro che intendano ricoprire incarichi diretti di RSPP.

 

I punti più significativi a nostro parere sono i seguenti:

 

1.      aver regolamentato la classificazione per categorie di Rischio la durata e i contenuti della Formazione;

2.      aver modulato la formazione, in una parte generale e in una parte, assai significativa e “corposa”, in termini di durata, in relazione ai Rischi specifici e all’esito della Valutazione dei Rischi, effettuata dal Datore di Lavoro;

3.      aver previsto una modulazione divisa in due fasi quella generale non inferiore a 4 ore e il restante come “formazione specifica”;

4.      aver chiarito che la formazione di base,  divisa in tre fasce di Rischio, non contempla e non riguarda gli obblighi di addestramento, istruzione e quanto altro risulti necessario in relazione all’utilizzo di macchine ed attrezzature speciali e/o a lavorazioni particolarmente pericolose e complesse; 

5.      aver regolamentato la Formazione e-Learning – a Distanza – a precise condizioni e ad uno standard adeguato, come indicato nell’allegato 1 – aver inoltre limitato la formazione a distanza per i lavoratori solo alla parte generale – minimo 4 ore – e non averla prevista per quella specifica, assai più corposa;

6.      aver chiarito, per quanto possibile, cosa si intende per “collaborazione” con gli Enti Bilaterali, o meglio avere regolamentato la questione.

 

In merito ad uno dei punti più controversi, quello della collaborazione con gli Enti Bilaterali, l’accordo pone le basi per una regolamentazione.

Ci sentiamo di affermare che l’accordo pone le basi, perché se non si cambia “orizzonte” rimarranno tensioni e controversie, a danno della qualità della formazione.

Dietro le tensioni e le controversie vi sono anche “interessi” diversi dagli obiettivi di migliorare lo standard di sicurezza dei luoghi di lavoro, più specificatamente di “lucro”.

Tuttavia vi sono molti, la maggioranza che in buona fede si preoccupano di snellire e regolamentare in modo certo la vicenda.

Torniamo a proporre o meglio rilanciare, il ruolo degli Enti Bilaterali, come Istanza di coordinamento di tutti i soggetti che in vario modo gestiscono la sicurezza e prevenzione sul lavoro nelle aziende.

Abbiamo sempre insistito, con validi argomenti, che nella organizzazione della formazione dei lavoratori, gli Enti Bilaterali non si devono sostituire al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione, ma devono coordinare le attività, soprattutto dal punto di vista della qualità del percorso formativo, della didattica, monitorando a campione la veridicità degli adempimenti.

Senza escludere un intervento diretto, con propri formatori, ove richiesto e ove si rendesse necessario, per qualificare ed implementare il percorso didattico.

 

Nell’accordo si mette un primo punto fermo: il Datore di Lavoro è uno dei soggetti organizzatori dei corsi – un elemento che ricompone la prescrizione della legge, che affida al datore di lavoro l’obbligo di adempiere, in quanto soggetto alla norma,  al precetto di formare e informare i propri dipendenti come previsto dall’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e quello di organizzare materialmente tale formazione.

 

Se a tale chiarimento aggiungiamo il fatto che nella Nota alla fine della premessa dello schema di accordo, in cui si parla di cosa si intende per collaborazione con gli Enti Bilaterali, si fa riferimento al fatto che “ il Datore di Lavoro procede a pianificare” – cioè il soggetto titolato per avviare il processo formativo è e rimane il datore di lavoro. Questo a nostro parere significa che è il datore di lavoro che richiede e deve richiedere la collaborazione agli Enti Bilaterali, decidendo a monte e/o durante se affidare la gestione didattica della formazione ad un soggetto, con i titoli previsti dal  punto 1 dell’allegato A) e/o agli Enti Bilaterali, con propri docenti.

L’accordo esclude che vi siano società di consulenza, più o meno organizzate che possano vantare il diritto di organizzare formazione, aggirando la procedura prevista – cioè che il Datore di lavoro richieda o meglio comunichi all’Ente Bilaterale il programma formativo per le proprie maestranze e la volontà di affidare tale formazione ad una struttura di sua fiducia e/o all’Ente Bilaterale.

 

Dunque dalla lettura dell’accordo emerge da un lato che il passaggio, ove presente nel territorio, con l’Ente Bilaterale è indispensabile, la comunicazione del datore di lavoro è inderogabile, ma dall’altro lato non vi è nessun obbligo di affidare all’Ente Bilaterale lo svolgimento della formazione, con propri docenti.

Il datore di lavoro ha l’obbligo inderogabile di organizzare la formazione con docenti che abbiano i requisiti previsti dall’accordo Stato, Regioni e Province Autonome,  e secondo le modalità e i contenuti indicati dall’allegato A), non ha invece un obbligo specifico di far fare la formazione da docenti dell’Ente Bilaterale.

Lo scenario che si apre dovrebbe indurre gli Enti Bilaterali a rimodulare il proprio orizzonte sul modello ad esempio dell’accordo che è già in vigore nel Veneto.

Nella Esperienza Veneta, l’Ente Bilaterale è sia soggetto che eroga direttamente corsi, sia istanza di controllo sulla qualità dei percorsi formativi – sul modello del rapporto fra Enti Formativi accreditati presso le Regioni, i quali programmano corsi per cui sono accreditati, comunicando contenuti, orari e luoghi alla Provincia e/o alla Regione stessa, secondo le procedure che localmente vengono decise.

 

L’Ente Bilaterale deve rispondere entro 15 gg alla comunicazione del Datore di Lavoro,  oltre il quale lo stesso datore di lavoro procede autonomamente nel rispetto della normativa, cioè dell’accordo Stato, Regioni, Province Autonome. Tuttavia nell’accordo non si fa riferimento che il Datore di Lavoro deve affidare la didattica all’Ente Bilaterale, si afferma in modo testuale che “ove la richiesta abbia riscontro, delle relative indicazioni occorre tener conto nella organizzazione e pianificazione dell’attività di formazione” – ciò può significare che l’Ente bilaterale potrebbe chiedere di modulare le date in relazioni a propri programmi, comunque in date diverse da quelle programmate, che l’Ente intenda essere presente con un proprio Tutor, integrare i docenti con dei propri tecnici, le opzioni possibili sono le più diverse.

Dunque se da un  lato non vi sono “vincoli”, non vi sono nemmeno permessi in “deroga” senza limiti, potremmo definire la soluzione come un obbligo di dialogo, da parte degli Enti Bilaterali e dei Datori di Lavoro, che esclude atti unilaterali, che può emarginare le “lobbies” che lucrano sulla formazione.  Che può emarginare le lobbies, ma che non è scontato che avvenga, sarà possibile se gli Enti Bilaterali cambieranno “orizzonti” e se i controlli e la vigilanza sarà adeguata, senza commistioni, come troppe volte avviene oggi, il funzionario delle ASL, che si “spoglia” del ruolo e collabora con i vari formatori improvvisati, con programmi non concordati con nessun vero Ente Bilaterale, generando uno dei paradossi “all’Italiana” con la confusione dei ruoli fra controllati e controllori.

Ci teniamo a precisare che con tale affermazione non intendiamo escludere i Funzionari delle ASL dall’elenco dei Formatori, ma intendiamo sottolineare che eventuali impegni devono limitarsi a programmi ufficiali e organizzati nel rispetto della normativa vigente – pertanto sarebbe “spiacevole”, per non dire altro,  la presenza di un Funzionario o meglio di un Upg impegnato come formatore in un corso realizzato in violazione del comma 12 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

   Tuttavia è bene ribadire che sarà necessario un ulteriore approfondimento per chiarire con quale procedure si potrà dimostrare di aver chiesto la collaborazione agli Enti Bilaterali, problema da non sottovalutare, perché potrebbe diventare motivo di nuovi contenziosi, anche con risvolti penali. Così come sarà necessario chiarire attraverso quali mezzi l’Ente Bilaterale potrà comunicare con il datore di lavoro,  con atti utilizzabili legalmente, sicuramente si potrà far uso della Posta elettronica certificata.

Il problema nel suo complesso assume un rilievo particolare, tenendo conto che nell’accordo al punto 7 dell’allegato A) si regolamenta il rilascio degli attestati. Gli attestati saranno rilasciati dal soggetto formatore, tuttavia per quanto riguarda la formazione dei lavoratori di cui al punto 4 dell’allegato A), si dovrà dimostrare di aver chiesto la collaborazione agli Enti Bilaterali, di qui l’esigenza di seguire con particolare cura tutti gli atti del Datore di Lavoro, inerenti tale comunicazione. Ci si troverà di fronte a situazioni in cui gli organi di vigilanza richiederanno la documentazione dell’avvenuta richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali e/o potranno chiedere informazioni direttamente all’Ente Bilaterale, con l’apertura di un eventuale vero e proprio accertamento.

In fine possiamo concludere che da questo punto di vista l’accordo indica una strada diversa da quella prevista in “Veneto”, in cui l’attestato è comunque rilasciato dall’Ente Bilaterale, anche se il corso è organizzato da altro soggetto, incaricato dal datore di lavoro. L’accordo riconosce formalmente il ruolo di strutture di consulenza di fiducia del datore di lavoro.

Nell’accordo si fa riferimento alla possibilità di definire procedure formative diverse da quelle di base definite nell’allegato A), tale possibilità si riferisce ai contenuti didattici e alla durata, sembra di capire che non sono materia negoziabile aziendalmente gli aspetti generali inerenti l’obbligo di collaborazione con gli Enti Bilaterali.

Link

Accordo per la formazione dei Lavoratori

Accordo per la Formazione dei datori di Lavoro che intendano ricoprire l’incarico di RSPP

 

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glossario

  • PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
  • Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
  • Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
  • Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
  • Primo forte segnale sul crollo di Barletta
  • Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
  • Sul crollo di Baletta
  • Quel grido di dolore che viene da Barletta
  • Ruolo del preposto
  • Nolo a caldo e POS?
  • Fine del cantiere e POS
  • Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
  • Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
  • Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
  • Obblighi della Impresa Affidataria
  • Pos impresa affidataria
  • Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)

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