Riceviamo la domanda da Giorgio Roversi lavoratore edile di Roma
Risponde il Geom. Augusto Ferraioli
In questo momento è più facile affermare che tutte le istituzioni sono “marce”, soprattutto nel campo della sanità, ma la tua domanda pone problemi seri su cui è utile riflettere, allargando l’orizzonte sul significato della Riforma della sanità, realizzata alla fine degli anni 70, con l’approvazione della legge 833 nel 78.
Gli obiettivi della riforma non erano quelli di realizzare tanti, tantissimi presidenti con stipendi ingiustificabili, consigli di amministrazione pletorici, con spese irragionevoli.
Il decentramento in Unità Sanitarie Locali, non aveva questo obiettivo, dobbiamo evitare in questo momento di “buttare con l’acqua sporca anche il bambino”, per usare una splendida metafora, il decentramento era e rimane un grande obiettivo da perseguire.
Se diamo uno sguardo ai punti più significativi della legge ci rendiamo conto della valenza positiva, anzi del nuovo “’orizzonte” che apriva.
“Legge 833/78 - Art. 2. Gli obiettivi
:
1. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
comma 8 lettera b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
Art. 20. Attività di prevenzione
1. Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell’unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall’articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
2. Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l’attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.
Art. 21. Organizzazione dei servizi di prevenzione
2. Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all’interno delle unità produttive.
3. In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.”
Se leggiamo con attenzione lo stralcio della legge, ci rendiamo conto che il legislatore aveva affidato alle ASL un compito importantissimo, con un “orizzonte di prevenzione, prima ancora che di repressione.
Purtroppo in molte zone del paese è prevalsa la sola funzione repressiva, negli ultimi anni anche con il fine di fare “cassa”.
Nell’art. 21, comma 3 si regolamenta l’attribuzione della qualifica di Upg, si parla giustamente di “quali addetti”, cioè il servizio non doveva essere prevalentemente composto da Upg, ma anche e soprattutto da “preventori”.
Tecnici addetti al monitoraggio dei luoghi di lavoro, impegnati a redigere mappe di Rischio ecc., aperti alle parti sociali.
In una parte significativa del paese, le ASL sono state e sono altro, quando riescono fanno un po’ di attività di vigilanza.
Gli obiettivi dell’attività di prevenzione sono una specie di “carta” fondante dei principi di sicurezza, da cui nessuno può e deve prescindere.
In questi 32 anni gran parte degli obiettivi indicati dall’art. 20, sono rimasti sulla “carta”.
Si deve precisare che questo giudizio vale soprattutto per i servizi di prevenzione delle ASL del centro-sud, dalla Regione Lazio alla Sicilia.
Quando nella premessa si parlava di non gettare con “l’acqua sporca anche il bambino”, ci riferivamo alla “filosofia” che ispirava la legge 833/78, nulla a che vedere con presidenti, consigli di amministrazione lottizzati e inefficienti. Fra lo scempio avvenuto in questi anni e la distruzione del nuovo introdotto alla fine degli anni 70, sull’onda della giusta indignazione, vi è una terza via, recuperare l’ispirazione originaria della legge e farla applicare, abbassando la spesa pubblica ed eliminando gli sprechi.
Leggiamo con attenzione gli obiettivi, leggiamoli più volte e ogni volta ci renderemo conto che il legislatore aveva inquadrato bene, in modo efficacie i problemi e si era dato scopi ambiziosi.
Dobbiamo sottolineare che l’art. 20 è un “manifesto” di intenti da cui non si può prescindere, non possono farlo tutti coloro che credono seriamente agli obiettivi di prevenzione. L’articolo 20 della legge 833/78 possiamo paragonarlo all’art. 15 del D. Lgs 81/08 ex art 3 del D.Lgs. 626/94, altro “dimenticato” dai fautori della burocratizzazione e svuotamento delle leggi innovative.
Si hai ragione l’ENPI aveva un ruolo importante, un ruolo che non è stato interpretato in modo adeguato dai nuovi Enti nati con la Riforma Sanitaria.
Le ASL devono recuperare il ruolo che in origine dovevano avere, più prevenzione, monitoraggio dei luoghi di lavoro e realizzazione di mappe di Rischio, in collaborazione con le parti sociali.