Risponde l'Esperto

In questo spazio vengono riportate le risposte alle domande che voi visitatori del sito invierete all' e-mail pianeta_sicurezzacv@hotmail.com

Ritengo che la cosiddetta riforma sanitaria, fatta nel 1980, abbia prodotto solo sprechi, più presidenti e consigli di amministrazione, senza un beneficio, le ASL non sono una istruzione innovativa
Nel campo della sicurezza sul lavoro le ASL, sono peggio del vecchio Ispettorato del Lavoro e meno, molto meno del vecchio ENPI, si occupano solo di fare multe
     
Riceviamo la domanda da Giorgio Roversi lavoratore edile di Roma 

Risponde il Geom. Augusto Ferraioli

In questo momento è più facile affermare che tutte le istituzioni sono “marce”, soprattutto nel campo della sanità, ma la tua domanda pone problemi seri su cui è utile riflettere, allargando l’orizzonte sul significato della Riforma della sanità, realizzata alla fine degli anni 70, con l’approvazione della legge 833 nel 78.
Gli obiettivi della riforma non erano quelli di realizzare tanti, tantissimi presidenti con stipendi ingiustificabili, consigli di amministrazione pletorici, con spese irragionevoli. Il decentramento in Unità Sanitarie Locali, non aveva questo obiettivo, dobbiamo evitare in questo momento di “buttare con l’acqua sporca anche il bambino”, per usare una splendida metafora, il decentramento era e rimane un grande obiettivo da perseguire.
Se diamo uno sguardo ai punti più significativi della legge ci rendiamo conto della valenza positiva, anzi del nuovo “’orizzonte” che apriva.

“Legge 833/78 - Art. 2. Gli obiettivi :
1. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
  1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
  2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
  5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro; comma 8 lettera b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

Art. 20. Attività di prevenzione
1. Le attività di prevenzione comprendono:
    a) la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell’unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall’articolo 14;
    b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
   c) l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 7;
     d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente;
   e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
   f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

2. Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l’attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

3. Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.


Art. 21. Organizzazione dei servizi di prevenzione

2. Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all’interno delle unità produttive.

3. In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.”


Se leggiamo con attenzione lo stralcio della legge, ci rendiamo conto che il legislatore aveva affidato alle ASL un compito importantissimo, con un “orizzonte di prevenzione, prima ancora che di repressione.

Purtroppo in molte zone del paese è prevalsa la sola funzione repressiva, negli ultimi anni anche con il fine di fare “cassa”.

Nell’art. 21, comma 3 si regolamenta l’attribuzione della qualifica di Upg, si parla giustamente di “quali addetti”, cioè il servizio non doveva essere prevalentemente composto da Upg, ma anche e soprattutto da “preventori”.

Tecnici addetti al monitoraggio dei luoghi di lavoro, impegnati a redigere mappe di Rischio ecc., aperti alle parti sociali.

In una parte significativa del paese, le ASL sono state e sono altro, quando riescono fanno un po’ di attività di vigilanza.

Gli obiettivi dell’attività di prevenzione sono una specie di “carta” fondante dei principi di sicurezza, da cui nessuno può e deve prescindere.

In questi 32 anni gran parte degli obiettivi indicati dall’art. 20, sono rimasti sulla “carta”.

Si deve precisare che questo giudizio vale soprattutto per i servizi di prevenzione delle ASL del centro-sud, dalla Regione Lazio alla Sicilia.

Quando nella premessa si parlava di non gettare con “l’acqua sporca anche il bambino”, ci riferivamo alla “filosofia” che ispirava la legge 833/78, nulla a che vedere con presidenti, consigli di amministrazione lottizzati e inefficienti. Fra lo scempio avvenuto in questi anni e la distruzione del nuovo introdotto alla fine degli anni 70, sull’onda della giusta indignazione, vi è una terza via, recuperare l’ispirazione originaria della legge e farla applicare, abbassando la spesa pubblica ed eliminando gli sprechi.

Leggiamo con attenzione gli obiettivi, leggiamoli più volte e ogni volta ci renderemo conto che il legislatore aveva inquadrato bene, in modo efficacie i problemi e si era dato scopi ambiziosi.

Dobbiamo sottolineare che l’art. 20 è un “manifesto” di intenti da cui non si può prescindere, non possono farlo tutti coloro che credono seriamente agli obiettivi di prevenzione. L’articolo 20 della legge 833/78 possiamo paragonarlo all’art. 15 del D. Lgs 81/08 ex art 3 del D.Lgs. 626/94, altro “dimenticato” dai fautori della burocratizzazione e svuotamento delle leggi innovative.

Si hai ragione l’ENPI aveva un ruolo importante, un ruolo che non è stato interpretato in modo adeguato dai nuovi Enti nati con la Riforma Sanitaria.

Le ASL devono recuperare il ruolo che in origine dovevano avere, più prevenzione, monitoraggio dei luoghi di lavoro e realizzazione di mappe di Rischio, in collaborazione con le parti sociali.

 
NEL CASO DI NOLO A CALDO, IN UN CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE CHI DEVE REDIGERE IL POS?
     
Riceviamo la domanda da Luigi Zanfardino 

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli Pianeta Sicurezza Srl

In molte circostanze a fronte di “noli a caldo”, in cantieri temporanei e mobili, ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV capo I,  si richiede al soggetto proprietario del mezzo e titolare del rapporto di lavoro dell’operatore, cioè il soggetto che fornisce il mezzo e l’operatore, la redazione di un POS.
Far redigere un POS al “locatore” è un gravissimo errore, un rovesciamento di responsabilità e di ruoli.
A nostro avviso, nei cantieri temporanei o mobili, il nolo "a caldo", non appare configurabile, come appalto o sub-appalto, pertanto chi da in nolo il macchinario e l'operatore, non avrà l'onere di predisporre il POS, chi invece utilizzerà, cioè il titolare del nolo "a caldo", dovrà adeguare la propria Valutazione dei Rischi inserendo  il mezzo e l'operatore nella organizzazione aziendale di cantiere, verificando che il mezzo sia conforme ai requisiti di legge e che il lavoratore sia stato formato e addestrato all'uso del medesimo.
Il Nolo non si configura come un subappalto, ma come “l’affitto” temporaneo di un mezzo d’opera, con “l’affidamento” temporaneo dell’operatore.
Se prendiamo ad esempio il nolo di un escavatore e/o di una autogrù, con relativo operatore, ed analizziamo il contesto in cui verrà inserito, le modalità esecutive,  ci renderemo conto che il “locatore”, cioè il datore di lavoro dell’operatore, non ha poteri e competenze per organizzare il lavoro del suo dipendente.
Quando il mezzo, con l’addetto supera il cancello del cantiere, entra in un contesto in cui “tutto” verrà deciso dal soggetto che ha noleggiato il mezzo – tutto fra virgolette, perché se vogliamo essere precisi rimane la responsabilità propria dell’operatore, il quale indipendentemente dalle direttive che riceve, deve osservare alcune regole di base, quelle indicate dai manuali d’uso e dalle norme in vigore, vedi la prescrizione che nessuno deve transitare e sostare nel raggio d’azione dell’escavatore, in pratica mettere in atto le indicazioni ricevute nella formazione di base, a cura del suo datore di lavoro.
La responsabilità di organizzare la viabilità, le aree operative, indicando le modalità di scavo e/o i carichi da movimentare ricade sul soggetto che ha noleggiato il mezzo – vale per certi versi la procedura prevista per l’utilizzo dei lavoratori interinali e/o in affidamento.
l POS, con le procedure operative di sicurezza deve essere redatto dal soggetto che ha noleggiato il mezzo, su di esso ricade l’obbligo di informare e formare l’operatore sui rischi specifici e vigilare con un suo preposto sull’applicazione delle modalità operative di sicurezza.
Spesso la richiesta di redazione del POS da parte del locatore, nasconde tra le altre questioni un “subappalto mascherato”, in pratica si fa passare per nolo a caldo, un vero e proprio subappalto, per aggirare le norme sui lavori pubblici, capitolati di appalto ecc..
Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 5 del giugno 2009, n. 23604.
"...colui il quale noleggia un macchinario ad altro imprenditore assuma o meno una posizione di garanzia in relazione ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente, ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro dell'altra impresa ?
 Per risolvere il quesito" la Cassazione Penale -" afferma che appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene. “Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.
In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed,eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, la società "Mosconi" (di C. C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore alla società ……………… di …………….. Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dalla ………………”
Già in una precedente sentenza  la n. 20478 del 20.05.2007, la Cassazione Penale in merito al " .. solo noleggio del proprio mezzo guidato da un proprio dipendente" così argomentava: "  Trattasi, secondo la qualificazione eseguita dalla giurisprudenza di questa Corte, del c.d. Nolo a caldo che  secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. Sent. 39913 del 2005) è costituito dalla concessione in uso di macchinari e la fornitura di personale specializzato per l'uso dello stesso. E' quindi un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario e da una accessoria rappresentata dall'attività del soggetto addetto. Tale contratto, qualora i lavori non superino una determinata percentuale, non comporta neppure la violazione del divieto di subappalto di cui alla Legge 13.09.1982, n. 646, art. 21.
Non può quindi essere attribuita ad X la qualifica di sub appaltatore per il solo fatto di aver fornito un escavatore ed un proprio dipendente alla ditta che stava eseguendo i lavori, mentre deve ritenersi che tale dipendente nell'utilizzo dell'escavatore, agisse in posizione subordinata rispetto al proprietario Committente e alla direzione dell'impresa che aveva noleggiato il macchinario."
 
Si può sospendere il lavoro di una impresa esecutrice, in un cantiere edile per la inadeguata valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi?

Riceviamo da Marco Di Profio
- markline2004@yahoo.it

Risponde il Geom. Augusto Ferraioli - Pianeta Sicurezza Srl
Ci viene segnalato che un CSE ha sospeso il lavoro di una ditta esecutrice avendo riscontrato nel POS l'assenza della valutazione del Rischio inerente la movimentazione manuale dei carichi.
Il caso in questa sede viene esaminato prescindendo dalla valutazione di merito sul singolo evento, giudicabile solo avendo tutti gli elementi a disposizione. Tentiamo di inquadrare meglio il tema, focalizzando la nostra attenzione sul dettato della norma e su come deve essere applicata.
Il D.Lgs 81/08, nell' art. 82 comma 1, lettera f) recita come segue:
"sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate."
L' articolo in oggetto regolamenta il ruolo del CSE, come si evince da una attenta lettura del dettato normativo, la sospensione del lavoro deve riguardare
   1.  Pericoli ovvero rischi gravi
  2.  Pericoli che si sono trasformati in Rischio (termine imminenti), cioè che possono provocare danni fisici/biologici permanenti sulla persona.
  * Rischi che possono provocare la Morte
  * Rischi che possono provocare lesioni fisiche e/o biologiche permanenti e/o temporanee, con inabilità per un numero di giorni significativo - avventurarsi sul numero di giorni è assai difficile, potremmo comunque utilizzare la soglia prevista per l' azione penale d'ufficio, 40 gg di prognosi, non tanto da riferirsi alla dimensione giudiziaria, ma prendendo atto che la soglia è stata già valutata come talmente grave, da far scattare automaticamente l' obbligo di una azione penale.
  * ai due esempi si deve aggiungere una casistica specifica per ambienti in cui vi può essere il rischio di agenti nocivi e tossici, anche se tale materia oggi si trova una già specifica regolamentazione nel DPR sui lavori in ambienti confinati emanato il 03/09/2011 dal governo.
Al punto 2 si indica un secondo parametro, determinante al fine della qualificazione della situazione, la "imminenza" cioè il fatto che il pericolo sia diventato un Rischio, cioè che la situazione di fatto può determinare un danno personale impegnato nei lavori, nella zona e/o nell' intero cantiere.
Dunque per rispondere alla domanda dobbiamo allargare l' orizzonte e dobbiamo, contemporaneamente porci un'altra domanda, il CSE aveva autorizzato l' inizio dei lavori della impresa oggetto del provvedimento ? - ovvero aveva valutato il POS come previsto dal Comma 1, lettera b) dello stesso art. 92 del D. Lgs 81/08 - il CSE aveva analizzato il programma dei lavori individuando le criticità?.
Sembrano domande retoriche, ma in sostanza hanno una rilevanza significativa, al fine di offrire una valutazione adeguata al problema.
Tornando al punto, nel cantiere si stavano eseguendo lavorazioni non previste e programmate che comportano la movimentazione manuale, con conseguenti rischi imminenti per l' incolumità delle maestranze? questo è l' elemento determinante attorno a cui ruota tutto il quesito.
Sembra tuttavia strano che nella fase di avvio del cantiere vi siano lavorazioni che comportino rischi di movimentazione manuale dei carichi cosi gravi. Per cantieri di ristrutturazione in cui per motivi tecnici il materiale di risulta si deve evacuare a mano, il problema potrebbe assumere una gravità tale da sospendere le lavorazioni - oppure nel settore del facchinaggio, quando manualmente si devono trasportare in quota mobili e elettrodomestici.
A parere del sottoscritto in un cantiere di edilizia residenziale standard, la movimentazione manuale è analizzabile a monte, ed è contemporaneamente possibile limitare il rischio programmando l' utilizzo di adeguati mezzi di sollevamento.
Pertanto giungerei alla conclusione che la sospensione del lavoro di una ditta esecutrice da parte del CSE per la mancata analisi e/o carenza sulla movimentazione manuale dei carichi sia una misura sproporzionata.