Accordo Stato, Regioni e Province Autonome
sulla Formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D.Lgs.
81/08
Durata, metodi e
contenuti della formazione dei lavoratori
Prima analisi del Geom. Augusto
Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Nell’accordo Stato, Regioni e
Province Autonome sulla Formazione dei lavoratori di cui
all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si regolamenta la durata, i metodi
e i contenuti del percorso formativo, gli elementi più
significativi per noi appaiono i seguenti:
Durata del percorso formativo
Aver individuato tre fasce di
Rischio in relazione alla tipologia settoriale
Basso – Medio ed Alto
Aver previsto una prima parte
generale limitata a 4 ore
Aver previsto in relazione alla
fascia di Rischio la parte più lunga del percorso formativo,
sui rischi specifici, derivati dal DVR – 4 ore per i settori a
Rischio basso – 8 ore per quelli a Rischio Medio e 12 ore per
quelli a Rischio alto.
Metodologie di insegnamento ed
apprendimento
Sui metodi didattici -formativi
l’accordo, raccoglie le esperienze più avanzate e positive, che
in questi ultimi anni si sono realizzate - Contrasta con quella
didattica “improvvisata”, formale e burocratica che è presente
in molti settori della formazione - Contrasta la consuetudine di
assolvere formalmente all’obbligo, tramite un “verbale” da
mostrare quando è necessario e richiesto.
Problem Solving
Come Ente Formatore abbiamo sempre
utilizzato metodi didattici interattivi, soprattutto basati sul
problem solving – abbiamo privilegiato incontri preso i luoghi
di lavoro, comunque anche in aula abbiamo utilizzato
attrezzature e DPI.
Riteniamo che il punto 3.
dell’allegato A) , dal titolo “metodologie di
insegnamento/apprendimento” contenga indicazioni molto
importanti e da condividere.
Stralcio del punto 3 dell’allegato A)

In merito al paragrafo
successivo si fa riferimento a modalità e-learning, in
più circostanze noi ci siamo espressi contro
Utilizzare le possibilità offerte
dalla comunicazione a distanza e dai nuovi orizzonti
dell’informatica è indispensabile, soprattutto se ci riferiamo
alla rapidità e ampiezza della opportunità di effettuare
ricerche sui diversi aspetti della tecnica e di ogni altro
argomento, sulla possibilità di comunicare tempestivamente
informazioni ecc..
Le nuove tecnologie informatiche si
debbono utilizzare anche in aula, per rendere più attiva la
partecipazione dei discenti, per organizzare simulazioni e
esercitazioni alla identificazione di Rischi e delle procedure
da adottare per prevenirli.
In merito ai corsi a distanza,
corsi da certificare, occorre molta prudenza perché possono
trasformarsi in strumenti per avere una soluzione formale,
rispetto a quella sostanziale – nell’ambito della formazione a
distanza vi sono ancora troppe variabili incontrollabili.
L’accordo anche in questo campo,
quello della formazione a distanza, raccoglie molte delle
critiche che erano state fatte ad un suo utilizzo generalizzato.
L’accordo indica i percorsi
formativi realizzabili con modalità e-learning:

Punto 5 allegato A) – Preposti
Come si può desumere da una
rapida lettura del testo, le modalità e-learning,
possono essere utilizzate nella parte formativa, che non prevede
forme di esercitazione, vedi tutta la parte inerenti i rischi
specifici. Per analogia riteniamo che i corsi di Primo Soccorso
ed Antincendio non possono essere effettuati con le modalità
e-learning, proprio perché in tali corsi è fondamentale
l’esercitazione pratica.
Norme transitorie
I datori di lavoro devono
sottoporre a formazione i Dirigenti e i Preposti già in forza
entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo sulla
gazzetta ufficiale.
Per i nuovi assunti la formazione si
deve realizzare entro 60 gg dalla data di inizio del rapporto di
lavoro

Tutti coloro che hanno frequentato i
corsi più di 5 anni prima dell’entrata in vigore dell’accordo
devono frequentare il corso di aggiornamento entro 12 mesi.
Entro 12 mesi devono essere integrati
i percorsi formativi, secondo la durata prevista dall’accordo –
se un lavoratore edile ha frequentato il corso di base di 8 ore
dovrà integrare fa formazione per la durata di altre 8 ore.
Non sono tenuti a frequentare
il corso i Dirigenti che hanno partecipato a corsi per ASPP e
RSPP, alla data di entrata in vigore dell’accordo – sono
soggetti al normale obbligo di aggiornamento.
Aggiornamento
L’obbligo di aggiornamento è
quinquennale e la sua durata minima e di 6 ore.
E’ importante precisare che:

Pertanto l’accordo regolamenta solo
la formazione di base, mentre tutti gli altri obblighi debbono
sono soggetti a percorsi formativi specifici.
Crediti formativi
È molto importante che
l’accordo precisi e seguenti elementi:
Inizio di un nuovo rapporto di lavoro –
cambio di azienda da parte del lavoratore nello stesso settore –
somministrazione di lavoratori nello stesso settore.
La formazione generale e quella specifica
costituisce credito formativo, cioè il lavoratore non deve
frequentare un nuovo corso di base.
Nel caso di cambio di azienda in settori
diversi, la formazione generale costituisce credito formativo,
mentre quella specifica deve essere ripetuta, stesso
ragionamento per la somministrazione.
Il passaggio nella stessa azienda ad una
mansione con un Rischio maggiore, il lavoratore deve partecipare
alla formazione aggiuntiva prevista per la categoria superiore
di rischio, fermo restando il credito formativo dei corsi a cui
ha già partecipato.
Molti sono gli altri aspetti da
valutare con attenzione, ci preme sottolineare che nell’accordo
in merito ai crediti formativi, si fa riferimento al fatto
che il datore di lavoro, deve comunque valutarne la
congruità rispetto ai Rischi individuati nel DVR, ed
eventualmente integrare la formazione specifica.