Introdotto il reato di Caporalato
Stralcio decreto approvato con la
legge 148 del 14 settembre 2011
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n.
138
Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
(11G0185)
Intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l’articolo 603 del codice
penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa
caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o
intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità
dei lavoratori, e’ punito con la reclusione da cinque a otto anni e
con la multa da
Ai fini del primo comma,
costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle
seguenti circostanze:
1) la
sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme
dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la
sistematica violazione della normativa relativa all’orario di
lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la
sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a
pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di
sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante specifica
e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il
fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il
fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non
lavorativa;