REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. -
Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero - rel.
Consigliere
Dott. FOTI Giacomo -
Consigliere
Dott. IZZO Fausto -
Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: ……………………………………………………………..
avverso la sentenza n. 5335/2009 della Corte di Appello di Bologna in
data 1-10-2010; udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero
Galbiati; udito il Pubblico Ministero in persona del dott. GIALANELLA
Antonio che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per V. limitatamente
alle statuizioni civili. Rigetto nel resto. Per T., analoghe
conclusioni, con effetto estensivo per le statuizioni civili; udito il
difensore di V., Avv.to Nanni Giacomo.
1. Il Tribunale di Ferrara - Giudice
monocratico -, con sentenza in data 23-4-2009, dichiarava gli imputati
D.G., quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di
Amministrazione della S. s.r.l., T.I. quale Amministratore delegato e
Direttore Tecnico della S., V.E. in qualità di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, colpevoli per il reato di omicidio colposo a
seguito di infortunio sul lavoro a danno del dipendente della S. S.D..
Li condannava alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno, per
intero condonati, ed al risarcimento dei danni in solido in favore delle
parti civili. Per il medesimo fatto, era stato imputato anche T.I., in
qualità di Responsabile tecnico e del Servizio di Prevenzione e
Protezione della soc. S., il quale aveva patteggiato la pena. In
fatto (22-9-2003) era avvenuto che
Il Giudice riteneva responsabile per l’occorso
in particolare V.E. perché non aveva provveduto, ai sensi del D.Lgs. n.
494 del 1996, art.
In ordine alla posizione di V., il Collegio di
Appello respingeva la deduzione difensiva secondo cui l’esclusiva
responsabilità dell’evento avrebbe dovuto attribuirsi a T.I. -
responsabile tecnico e per la prevenzione infortuni della S. - (imputato
che aveva patteggiato la pena), in quanto era stato costui a decidere lo
spostamento dei quadri elettrici mutando il programma dei lavori senza
informare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Sul punto,
ribadiva invece che la verifica da parte del coordinatore dei lavori
circa l’idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalla S.
avrebbe dovuto essere preventiva e non poteva essere rimessa alle
riunioni operative che venivano fatte periodicamente dall’Ing. V. per
adeguare i piani di sicurezza ad effettive esigenze connesse
all’evoluzione dei lavori e a modifiche intervenute: variazioni di tale
natura, invero, non verificatesi nel caso di specie.
In ordine alla posizione di T.I.,
3. V.E. proponeva ricorso per cassazione
facendo valere quattro motivi di ricorso. Affermava che il Giudice
di Appello non aveva preso in considerazione i motivi di impugnazione,
in specie sottovalutando la rilevanza delle riunioni periodiche indette
da esso istante ai fini di predisposizione delle misure di sicurezza,
come stabilito dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Dal che
conseguiva che non avrebbero potuto essere compiute attività lavorative
non pianificate in precedenza in sede di riunione e così in particolare
lo spostamento dei quadri elettrici disposto unilateralmente da T.I..
Aggiungeva che l’improvvisa azione di T.I. aveva comunque comportato
l’interruzione del nesso di causalità tra le pretese omissioni
attribuite al V. e l’evento. Parimenti, l’evento aveva avuto luogo
perché, in violazione di quanto previsto dal POS della S., era stato
lasciato aperto un tombino, da dove provenivano i fili collegati con il
quadro elettrico da spostare: la parte offesa S., andando all’indietro
sotto il peso del quadro elettrico, aveva infilato una gamba
nell’apertura rimanendovi incastrato e subito dopo era rimasto
schiacciato dall’armadio contenente i quadri elettrici.
Rilevava che, malgrado l’avvenuto integrale
risarcimento del danno in favore delle parti civili, le statuizioni
concernenti appunto gli interessi civili non erano state revocate.
4. T.I. osservava che nel Piano operativo di sicurezza (POS) della S.
era stato correttamente prevista la modalità consueta di spostamento dei
quadri elettrici mediante rotolamento su rulli. D’altro canto,
l’infortunio era avvenuto per una causa non prevedibile consistente
nell’errata distribuzione del peso all’interno dei quadri elettrici,
fatto questo non riconoscibile con la normale diligenza; nonché altra
causa dell’occorso era stato l’ordine impartito dall’altro coimputato
T.I., il quale aveva fatto spostare i quadri senza metterne al corrente
l’ing. V., coordinatore per l’esecuzione dei lavori. I ricorrenti
chiedevano l’annullamento della decisione.
1. I ricorsi possono
essere parzialmente accolti solo per quanto riguarda le statuizioni
civili. In primo luogo, va detto che il termine di prescrizione,
con le intervenute sospensioni, ha la sua decorrenza al 28-09-2011.
Si osserva, in
ordine alle doglianze esposte, che i giudici di merito hanno
correttamente individuato la colpevolezza degli imputati nell’omissione
degli obblighi connessi alle posizioni di garanzia rivestite.
Né detta verifica circa l’adeguatezza del POS
avrebbe potuto essere rinviata in relazione al successivo progressivo
avanzamento dei lavori. Si trattava, invero, di un incombente da
effettuarsi in occasione della redazione del Piano di sicurezza e di
coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12, di competenza
appunto del V. quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ed al
momento di tempestiva conoscenza del Piano operativo di sicurezza di
competenza invece della S., qualificato quest’ultimo dal citato art. 5
come piano complementare di dettaglio del Piano complessivo di sicurezza
del cantiere di cui appunto al D.Lgs. n. 494 del 1996, successivo art.
12.
D’altro canto, in fatto,
3. Ugualmente, infondate si palesano le
deduzioni in fatto esposte da T.I., a fronte delle adeguate e
ragionevoli osservazioni dei giudici di merito, attestanti l’assoluta
genericità ed insufficienza del Piano operativo di sicurezza predisposto
dalla S. stessa. 4. Per contro, fondata appare la censura mossa da
V. E. circa la mancata revoca delle statuizioni civili, malgrado
l’avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili e la
revoca della costituzione di queste. Pertanto, il relativo capo della
sentenza va eliminato, procedendo all’annullamento senza rinvio della
decisione limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.
L’annullamento nei limiti anzidetti può essere
esteso, ex art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione di T.I.. Nel
resto, i ricorsi vanno respinti.
Annulla senza rinvio la
sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; statuizioni
che elimina.
Rigetta i ricorsi
nel resto.