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ADEMPIMENTI FORMATIVI IN
MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO
Con l’emanazione dell’accordo fra il
Ministero del Lavoro,
la Conferenza delle Regioni, delle Province Autonome
di Trento e Bolzano,
sulla formazione dei lavoratori di cui all’art. 36 e 37 del D.
Lgs. 81/08, insieme a quello sulla formazione del RSPP datori di
lavoro, per tutte le aziende si apre una fase,
di adeguamento alla normativa vigente.
Corsi da realizzare da soggetti Formatori previsti dalla legge –
Enti Bilaterali – Associazioni Sindacali e Datoriali –
Università – Strutture delle Regioni - Enti Formativi
Accreditati presso le Regioni
RSPP
DATORI DI LAVORO
Il Datore di lavoro che intende ricoprire
direttamente l’incarico di RSPP,
nelle ipotesi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 81/08, deve
frequentare un corso di formazione la cui durata è legata al
macrosettore ATECO di appartenenza, da cui ne discende la
seguente griglia:
Rischio Basso 16 ore
Rischio Medio 32 ore
Rischio Alto 48 ore
Crediti formativi
Tutti coloro che hanno frequentato i corsi
per RSPP, datori di lavoro previsti dal D.M. 16/01/97 art. 3,
entro la data della
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo e coloro che
hanno usufruito dell’esonero previsto dall’al’rt. 95 del D. Lgs.
626/94, non sono soggetti all’obbligo di partecipare al corso di
base, sono tuttavia soggetti all’obbligo di aggiornamento.
-
Devono frequentare il corso di aggiornamento i datori di lavoro
che hanno usufruito dell’esonero previsto dall’al’rt. 95 del D.
Lgs. 626/94, entro 24
mesi dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo.
-
Tutti gli altri datori di lavoro che hanno regolarmente
frequentato corsi di 16 ore entro la data di pubblicazione
dell’accordo, devono frequentare un corso di aggiornamento entro
5 anni dalla stessa data di pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale dell’accordo.
La durata dei corsi di aggiornamento è la
seguente:
Rischio Basso 6 ore
Rischio Medio 10 ore
Rischio Alto 14 ore
ADEMPIMENTI
DA EFFETTUARE IN COLABORAZIONE CON GLI ENTI BILATERALI,
PARITETICI
Formazione dei lavoratori
Durata minima complessiva dei corsi di
formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei
settori di cui all’allegato I:
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4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per
i settori della classe di Rischio Basso: Totale 8 ore
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4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per
i settori della classe di Rischio medio: Totale 12 ore
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4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica
per i settori della classe di Rischio alto: Totale 16 ore
Aggiornamento ogni 5 anni
Durata del corso di aggiornamento 6 ore,
per le tre soglie di
Rischio
L’obbligo di aggiornamento per i
lavoratori, per i quali sia stata erogata la formazione da più
di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo – 11 gennaio
2012 – dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
Crediti Formativi
Non devono essere sottoposti a formazione di base ( cioè al
totale del monte ore formativo della soglia di Rischio di
appartenenza) i lavoratori che hanno frequentato corsi in
conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi
nazionali – tali lavoratori devono frequentare i corsi di
aggiornamento.
I corsi riconosciuti sono quelli effettuati in collaborazione
con gli Enti Bilaterali, con la durata prevista dai contratti
collettivi nazionali e/o territoriali.
La formazione generale – modulo di 4 ore – non dovrà essere
ripetuto ove il lavoratori cambi azienda e/o settore.
I lavoratori
autonomi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 possono e/o
debbono frequentare corsi con i contenuti e la durata prevista
per i lavoratori
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